In Italia l’attività di M&A, spesso stimolata da eventi che scaturiscono dal passaggio generazionale delle aziende familiari, rappresenta un’importante occasione per la crescita del business. Ma insieme alle opportunità si presentano anche diversi rischi, che è fondamentale saper riconoscere e mitigare per la migliore riuscita del deal. Vediamo come
Il ricambio generazionale nelle aziende a conduzione familiare
Il ricambio generazionale nelle aziende a conduzione familiare, siano esse piccole, medie o grandi, è un tema di grande attualità. Secondo uno studio dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB), nei prossimi dieci anni verranno trasferiti in eredità circa 300 miliardi di euro. Le nuove generazioni erediteranno non solo liquidità, ma anche partecipazioni societarie e immobili.
Questo trasferimento di ricchezza porterà molti eredi, spesso non interessati a continuare l’attività imprenditoriale, a vendere le aziende di famiglia o gli asset immobiliari, alimentando così il mercato delle fusioni e acquisizioni (M&A) in Italia nei prossimi anni. Tuttavia, oltre le operazioni straordinarie non si celano solo opportunità, ma anche rischi. Tommaso Dalledonne, Client Advisor di BIG Insurance Brokers, spiega come individuarli e come tutelarsi
Quali sono i principali rischi in cui le parti possono imbattersi in un’operazione di M&A?
“Nel contesto delle operazioni M&A, gli attori principali – gruppi industriali, società, fondi di private equity, family office e individui ad alto patrimonio netto (HNWI) – devono affrontare una serie di attività preliminari prima di arrivare alla firma del contratto (signing) e alla conclusione dell’operazione (closing). Tra queste, la Due Diligence legale, fiscale, strategica e ESG (standard ambientali, sociali e di governance) riveste un ruolo cruciale.
Durante la fase di due diligence i consulenti dell’acquirente possono riscontrare dei potenziali rischi o, in alcuni casi, rischi noti, che potrebbero causare un rallentamento della trattativa o anche metterne a rischio il buon esito e che, in seguito al closing, potrebbero comportare passività e conseguenze economico-finanziarie negative per l’acquirente. Le “patologie” preesistenti e le criticità relative ad un asset, che solitamente è costituito da quote societarie o immobili, non devono essere sottovalutate ed i potenziali rischi connessi devono essere mitigati.
Il primo passo per mitigare un rischio è individuarlo. Nel caso delle operazioni straordinarie, il primo rischio è legato ad un’eventuale disputa circa l’effettiva titolarità del venditore delle quote societarie o dell’asset immobiliare. In questo caso l’acquirente può tutelarsi sottoscrivendo una polizza “Title”.
Questa soluzione assicurativa rientra nella tutela gli interessi economici legati ad operazioni di compravendita e nello specifico assicura le perdite finanziarie derivanti da vizi legali relativi alla proprietà/titolarità di quote societarie e/o di beni immobili, all’utilizzo di un asset immobiliare e, infine, alla sussistenza di diritti reali di garanzia, in particolare invalidità o inefficacia di pegni o ipoteche.
Ma non è tutto. Un ulteriore rischio potenziale è quello economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile da un erede legittimario, in presenza di quote societarie di provenienza donativa. Al fine di mitigare tali rischi e favorire la finalizzazione del deal, le parti possono tutelarsi con un apposito strumento assicurativo.
In questo caso le coperture provvederanno a corrispondere il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, pari al valore delle quote/azioni alla data del trasferimento a terzi, se ai sensi dell’articolo 563 del Codice Civile è tenuto alla restituzione delle quote. Alternativamente la copertura prevederà il pagamento di una somma di denaro al legittimario leso, non superiore al valore delle quote/azioni alla data del closing, in alternativa alla restituzione”.
E se invece l’oggetto del deal è un bene immobile?
“Medesimo discorso quando l’oggetto della transazione è costituito da beni immobili. È possibile, infatti sottoscrivere una polizza per tutelarsi nel caso in cui l’immobile di provenienza donativa si trovasse oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrarne in possesso oppure ottenerne il controvalore monetario.
Grazie alla polizza, il beneficiario che avrà subito una perdita economica, otterrà il pagamento di un indennizzo pari al del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione, o la somma di denaro dovuta ai legittimari come alternativa alla restituzione dell’immobile. Allo stesso modo, il beneficiario della polizza si vedrà indennizzate le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione.
Con riferimento alla circolazione di beni, quote societarie o asset immobiliari di provenienza donativa, è utile segnalare e quindi valutare i rischi conseguenti alle ultime posizioni assunte dalla Corte di Cassazione in tema di applicabilità del tributo donativo alle liberalità indirette: l’imposizione scatta se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione o se sono registrate volontariamente (oppure se sono dichiarate dal contribuente nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario con valore superiore al milione di euro).
In definitiva, lo strumento donazione, utile e spesso utilizzato in ambito di pianificazione successoria, deve essere utilizzato con cura analizzando tutti i potenziali rischi connessi: le coperture assicurative sopra menzionate possono mitigare tali rischi, non solo in relazione ad operazioni di M&A”.
Quali sono gli strumenti più utilizzati per coprirsi da questo tipo di rischi non noti, non legati a vicende successorie o a donazioni?
“Per tutelarsi rispetto ai rischi potenziali/non noti in ambito M&A, sono sempre più utilizzate nel panorama italiano le polizze Warranty and Indemnity (W&I). in sostanza, forniscono una copertura contro le perdite pecuniarie derivanti da violazioni riconducibili alle dichiarazioni e garanzie contenute nel contratto di compravendita stipulato tra acquirente e venditore. Quasi sempre la polizza è buyer-side e rappresenta l’unico strumento che garantisce il pieno trasferimento del rischio ad un soggetto terzo, l’assicuratore. Facilita le trattative e le velocizza, permette al venditore di ottenere quella che viene definita ‘clean exit‘”.
Cosa ci può dire invece a proposito dei rischi noti?
“Oltre ai rischi legati a donazioni e successioni, esistono ulteriori rischi noti che possono essere coperti tramite polizze “contingent risks”. Queste polizze sono progettate per mitigare rischi specifici e noti emersi in fase di due diligence. Innanzitutto vi possono essere dei rischi di natura fiscale derivanti da potenziali contestazioni dell’autorità fiscale riguardanti la valutazione e il trattamento fiscale di una transazione, che possono derivare da interpretazioni diverse delle normative fiscali applicabili.
Specifici per l’ambito immobiliare sono poi i rischi derivanti da fattori ambientali, in particolare passività sconosciute relative a contaminazioni del suolo o altre problematiche ambientali legate a immobili acquistati. Infine vi sono rischi di natura contrattuale o giudiziaria, ad esempio conseguenti a dispute derivanti da interpretazioni o violazioni di clausole contrattuali che possono emergere dopo la chiusura di una transazione oppure potenziali passività derivanti da cause legali in corso che possono influire sulla stabilità finanziaria dell’azienda acquisita”.
Pubblicato su: We Wealth