Come tutelare i risparmi dei minori e delle persone che non possono prendere decisioni di carattere amministrativo o finanziario? La nostra analisi, e qualche suggerimento, per rispondere alle vostre domande.
Sono passati 6 anni dall’entrata in vigore della legge 112/2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare“), nota come legge sul “Dopo di noi“, nell’intento di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia della persona con disabilità” (art. 1, comma 1) anche a seguito della morte del genitore tutore. Un passo importante che ha dato una linea guida sulla gestione sociale, amministrativa e patrimoniale di persone non autonome, e che con gli articoli 424 e 372 del Codice Civile si arricchisce di nuove possibilità di investimento privato.
Se difatti in principio il tema era come tutelare il patrimonio personale mantenendo lo status quo, a fronte di interessi irrisori e a un crescente costo dell’inflazione la legge ha ritenuto opportuno aprire a nuove formule di investimento dedicato a questa speciale fascia di investitori che sono sì da proteggere, porgendo attenzione su come tutelare i risparmi, ma anche da far vivere al meglio delle possibilità che la vita offre loro.
E’ ora possibile ricorrere a soluzioni alternative a tutela del risparmio, a capitale garantito totale o parziale, sottoscrivendo polizze assicurative, a patto che tutto venga autorizzato dal Giudice Tutelare. Prima di procedere è importante definire cosa si intende per incapaci, interdetti e inabilitati.
Eccovi la definizione più sintetica e puntuale.
Lessico
Incapaci: si considerano “incapaci” i minorenni e coloro che secondo l’autorità giudiziaria non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale
Interdetti: si considera “interdetto” colui che maggiorenne (o diciassettenne) si considerato incapace di intendere e volere
Inabilitati: l’”inabilitato” è colui che è ritenuto parzialmente incapace; può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, ma deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione
Quale normativa per gli investimenti delle persone sotto tutela
L’art. 372 c.c. e l’art. 424 c.c. dispongono che i capitali del minore, dell’interdetto e dell’inabilitato devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere investiti dal tutore o amministratore di sostegno:
- in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato;
- in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno.
Polizza vita:migliore soluzione per incapaci, interdetti e inabilitati
Il giudice, sentito il tutore o ADS, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati. Le forme di investimento per la tutela del risparmio possono così riguardare anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa a vita.
I vantaggi delle polizze vita per incapaci, interdetti e inabilitati
- Pianificazione successoria. Passaggio generazionale del patrimonio facile e riservato. La polizza non rientra nell’asse ereditario (art. 1920 C.C.).
- Pianificazione dei beneficiari. Il numero dei beneficiari e le condizioni di disposizione sono a discrezione del contraente, che ha sempre il diritto di nominare e revocare i beneficiari, mantiene il pieno controllo del proprio patrimonio e ne può disporre liberamente imposta.
- Imposta di successione e donazione. I beneficiari sono esenti dall’imposta di successione in base all’art. 12 del D.lgs. 346/1990.
- Dichiarazioni fiscali. Il sottoscrittore non è tenuto alla compilazione del quadro RW se la polizza viene sottoscritta tramite una fiduciaria o viene aperto un conto con mandato all’incasso.
- Differimento della tassazione. Differimento temporale della tassazione sulle plusvalenze e dell’imposta di bollo.
- Impignorabilità e insequestrabilità. La polizza è impignorabile e insequestrabile secondo l’art. 1923 C.C.
- La polizza assicurativa può essere offerta in garanzia di un prestito richiesto attraverso il pegno e/o il vincolo al soggetto erogatore del finanziamento stesso
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
per persone incapaci, interdette e inabilitate
Elenchiamo qui diverse soluzioni assicurative per tutelare il risparmio delle persone ritenute incapaci, interdette e inabilitate.
POLIZZA A CAPITALE GARANTITO per persone incapaci, interdette e inabilitate
Polizze Vita Ramo I, dette anche ‘’rivalutabili’’ o ‘’polizze vita tradizionali’’ che prevedono la garanzia di restituzione del capitale versato. Queste polizze, dette anche rivalutabili, sono collegate al rendimento di una gestione separata ovvero di un fondo di investimento appartenente alla stessa compagnia assicurativa che le propone, ossia a un particolare strumento finanziario previsto nel settore assicurativo.
POLIZZA A CAPITALE PARZIALMENTE GARANTITO per persone incapaci, interdette e inabilitate
Polizze Vita Multiramo, costituite dalla combinazione di soluzioni Ramo I e Ramo III, la cui caratteristica è offrire una garanzia dell’investimento parziale per quanto riguarda la parte investita nella Ramo I o Gestione Separata della compagnia e l’esposizione ai mercati finanziari offerta dalle soluzioni Ramo III o Unit Linked per ottenere rendimenti maggiori.
POLIZZE INTERAMENTE A CARATTERE FINANZIARIO per persone incapaci, interdette e inabilitate
Polizze Vita Ramo III o Unit Linked che permettono interamente l’esposizione sui mercati finanziari. Esse non prevedono alcuna garanzia del capitale investito, anche se alcuni contratti prevedono la garanzia della somma investita a scadenza tramite la scelta di garanzie opzionali. Permettono di investire in quote di fondi interni o esterni (fondi comuni di investimento) della compagnia ed il loro valore dipende dall’andamento dei sottostanti.
Investimenti quindi in caso di incapaci, interdetti e inabilitati?
Nella valutazione dei contratti più adeguati al fine della protezione del patrimonio dell’incapace, dell’interdetto e dell’inabilitato è opportuno affidarsi a consulenti esperti che abbiamo per loro natura indipendenza e autonomia nella distribuzione delle soluzioni assicurative. BIG Insurance Brokers mette a disposizione un team di esperti in grado offrire di soluzioni chiare e trasparenti in termini di costi, per rendere efficace e sostenibile l’investimento tramite soluzioni assicurative. In qualità di intermediari indipendenti ci è possibile attingere a prodotti assicurativi internazionali che possono offrire una personalizzazione in base alle esigenze specifiche.
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Strategie di tutela del risparmio:pianificare il presente ed il futuro
E’ importante sottolineare che le strategie di investimento per persone disabili o minori possono essere attuate anche quando il tutore/la famiglia, è ancora parte attiva nella gestione del tutelato. Analizzando il quadro in essere, le famiglie di persone con disabilità si trovano oggi a fronteggiare una duplice preoccupazione: il calo delle risorse pubbliche a disposizione dei propri cari e una crescente sfiducia nella propria capacità di affrontare autonomamente le problematiche finanziarie relative all’accumulazione e alla gestione dei propri risparmi. Senza escludere il ruolo importante e decisivo dello Stato, attuare formule di investimento privato è diventato il modello più opportuno per ottenere una maggiore serenità.
Le polizze “dopo di noi” sono polizze che prevedono un piano di accumulo con versamenti ricorrenti, accessibile e flessibile. Offrono protezione non solo “dopo” ma anche “durante” la vita dell’assicurato così che qualora il soggetto subisca un grave evento, la polizza sostiene da subito, concretamente, le necessità della persona con disabilità.
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